Superbonus 110% – confermata la proroga

In questi giorni è stata confermata la proroga del Superbonus 110% al 2023. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dunque, sono state assegnate le risorse necessarie per la proroga di un anno dell’incentivo. Ricordiamo che il Superbonus 110%  prevede una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorarne l’efficienza energetica.

Pertanto, ad oggi l’orizzonte temporale della detrazione è ancora questo:

Tipologia Termine per il 60% dei lavori Scadenza finale
Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) 30/06/2022
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022
Condomini 31/12/2022
IACP
30/06/2023
1/12/2023

Nuove possibilità di proroga

In questi giorni inoltre, si è aperta la possibilità di una nuova proroga al 2023. Infatti, l’impegno a promulgare l’agevolazione fiscale del Superbonus110%  verrebbe inserito nella manovra contenuta nella legge di Bilancio 2022.

Nuove semplificazioni approvate

Dunque, con la legge 108/2021, il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) , ricco di norme dedicate al superbonus è stato converto. Pertanto, dato che la legge stessa è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale», si può affermare che in materia sono stata approvate le seguenti semplificazioni:

  1.  è stata ammessa la Cila in variante a a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici.
  2.  In aggiunta, è stata prevista la”sterilizzazione ” della realizzazione dei cappotti termici e cordoli sismici, ovvero è stato stabilito che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
  3.  è stato inserito un ulteriore chiarimento relativo alle violazioni ovvero: «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
  4. inoltre, è stato previsto l’,allungamento da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
  5. Mentre, per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile – ai fini dell’agevolazione prima casa – non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».

Come sempre, Rota Commerciale cercherà di rimanere  sempre informato su questa notizia. Per poter offrire a tutti i nostri clienti i materiali edili per una ristrutturazione e riqualificazione edilizia, energetica e sismica efficiente.

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