Superbonus per villette cosa cambia
Superbonus per villette cosa cambia
Il DL Aiuti approvato l'altro ieri , con l'ennesimo correttivo ha introdotto alcune novità, riguardanti il superbonus 110 per villette, pertanto in questo articolo vedremo cosa cambia per il superbonus nello specifico per le villette unifamigliari.
Dunque, il consiglio dei ministri con l'ultimo decreto ha concesso ai committenti delle case unifamigliari altri 3 mesi in più, però esclusivamente rispetto al termine del 30 giugno 2022, per saldare almeno il 30% dei pagamenti.
Cosa cambia? proroga per superbonus 110 per le villette
Con il DL Aiuti è stato prorogato il termine del 30% dei lavori fino al 30 settembre. Questo termine non si riferisce all'ultimazione dei pagamenti ma semplicemente per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato dai committenti per le case unifamiliari e le unità autonome entro il 30 giugno 2022.
Resta comunque invariato il termine di completamento lavori al 31/12/2022, per il superbonus per le sole villette unifamigliari. Ricordiamo che per i condomini hanno a disposizione 1 anno in più, e poi con aliquote minori prima del 70% e poi del 65% se si arriva al 2025.
Pertanto la norma prevista nella bozza del decreto lege stabilisce che : All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».
In conclusione, ecco cosa cambia per il superbonus 110 per le villette : slitta di 3 mesi il termine del 30 giugno 2022, di aver compiuto il 30% dei lavori e di aver saldato il primo Sal ; mentre rimane inalterato il termine di fine lavori e la chiusura del cantiere al 31/12/2022.
Come calcolare il 30%?
Si è tanto discusso su come bisognava calcolare il 30% dei lavori in base al termine del 30 giugno (prorogato a settembre). Infatti, la norma non era molto chiara e lasciava spazio a due libere interpretazioni. La prima interpretava il 30% come il 30% percento della totalità dei lavori, mentre la seconda il 30% di ogni singolo intervento di riqualificazione (30% lavori edili, 30% serramenti, 30% impianti .. ecc).
Pertanto, l'obbiettivo di questa modifica era anche facilitare il compimento del 30% dei lavori e stabilire con certezza il calcolo dello stesso. Il nuovo decreto ha dunque stabilito che il 30% è relativo all'intervento complessivo, senza più distinzioni. Includendo, quindi anche tutti quei lavori, compresi nella Cilas ma non direttamente qualificabili nell'ambito del 110%, ma di fatto strettamente collegati. Ad esempio il lavori di semplice ristrutturazione agevolabili al 50%.
Grazie a queste modifiche ora accedere alla detrazione del 110%, ovvero al superbonus 110 per le villette, dovrebbe essere più semplice. Resta sempre comunque di fatto i problemi come la mancanza di liquidità, la chiusura della cessione dei crediti, e la scarsa disponibilità di imprese edili e del settore, nonchè l'aumento dei materiali e la loro difficile reperibilità.
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SUPERBONUS 110% CONFERMATA LA PROROGA AL 2023
Superbonus 110% - confermata la proroga
In questi giorni è stata confermata la proroga del Superbonus 110% al 2023. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dunque, sono state assegnate le risorse necessarie per la proroga di un anno dell’incentivo. Ricordiamo che il Superbonus 110% prevede una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorarne l'efficienza energetica.
Pertanto, ad oggi l'orizzonte temporale della detrazione è ancora questo:
| Tipologia | Termine per il 60% dei lavori | Scadenza finale |
| Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) | 30/06/2022 | |
| Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
| Condomini | 31/12/2022 | |
| IACP |
30/06/2023
|
1/12/2023
|
Nuove possibilità di proroga
In questi giorni inoltre, si è aperta la possibilità di una nuova proroga al 2023. Infatti, l'impegno a promulgare l'agevolazione fiscale del Superbonus110% verrebbe inserito nella manovra contenuta nella legge di Bilancio 2022.
Nuove semplificazioni approvate
Dunque, con la legge 108/2021, il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) , ricco di norme dedicate al superbonus è stato converto. Pertanto, dato che la legge stessa è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale», si può affermare che in materia sono stata approvate le seguenti semplificazioni:
- è stata ammessa la Cila in variante a a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici.
- In aggiunta, è stata prevista la"sterilizzazione " della realizzazione dei cappotti termici e cordoli sismici, ovvero è stato stabilito che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
- è stato inserito un ulteriore chiarimento relativo alle violazioni ovvero: «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
- inoltre, è stato previsto l',allungamento da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
- Mentre, per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile - ai fini dell’agevolazione prima casa - non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».
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ALCUNE NOVITA' DEL SUPERBONUS 110%
Alcune novità del Superbonus 110%
Con la legge di Bilancio 2021 sono state inserite delle novità in relazione al Superbonus 110% (detrazione 110%). Tra novità più importanti troviamo la proroga temporale, coibentazioni tetto, unico proprietario, chiarimenti su assicurazioni professionali.
Ovvero, oltre alle proroghe sono stati inserite novità e ulteriori chiarimenti al Decreto Rilancio.
La proroga temporale
La legge di Bilancio 2021 ha disposto le seguenti proroghe alla detrazione 110%
- al 31/12/2021 di Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus casa, Bonus mobili e Bonus verde;
- fino al 30/06/2022 del Superbonus 110%, mentre fino al 31/12/2022 per gli edifici popolari (IACP);
- entro il 31/12/2022 per il Superbonus su interventi effettuati in condominio per almeno il 60% entro il 30/06/2022. Per gli edifici popolarei c'è uno slittamento al 30/06/2023in caso di interventi effettuati al 60% entro il 31/12/2022;
- al 30/06/2022 del Superbonus per i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni terremotati ex DL 189/2016.
- proroga a tutto il 2022 anche per la cessione del credito o sconto fattura
Coibentazione del tetto
Con la legge di bilancio, è stata inserita come intervento accessibile alla detrazione del 110%, anche la coibentazione del tetto. Ovvero, rientrano nel Superbonus 110% gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura , indipendentemente che racchiudano o meno un volume riscaldato. Per tale motivo, rientrano in detrazione, anche quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldabili, purché non definibili come intercapedine.
Nuovi bonus fiscali
In aggiunta, con la Finanziaria 2021 sono stati aggiunti i seguenti nuovi bonus fiscali:
- Bonus idrico: bonus di importo pari a €1000,00 per ciascun beneficiario, entro il 31/12/2021. Relativo agli interventi di sostituzione vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotti e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
- Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile : credito d'imposta del 50% riconusciuto per le spese sostenute per per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 . Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Al fine del miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1000,00 € per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche, mentre 5000,00 € per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Definizione unità indipendenti
Insieme a tutte le novità in ambito fiscale, con la legge di Bilancio 2021, è stata chiarita la definizione di unità immobiliare. Ovvero, si definisce unità immobiliare se la stessa può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- per il gas;
- relativi all'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Unico proprietario di più edifici
Nonostante il limite delle due unità immobiliari, è stata concessa la possibilità di accedere alla detrazione anche per edifici composti da 2 a4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario.
Edifici incompleti
In aggiunta, la nuova legge di Bilancio specifica che rientrano nel superbonus 110% anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi. Questi rientrano nella detrazione anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, se raggiungano una classe energetica in fascia A.
Cartellonistica dei cantieri
Infine, è stata inserito che per chi effettua un intervento e vuole usufruire del Superbonus, dovrà necessariamente indicare nel cartello esposto presso il cantiere la seguente ed esatta dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
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