SUPERBONUS 110% CONFERMATA LA PROROGA AL 2023
Superbonus 110% - confermata la proroga
In questi giorni è stata confermata la proroga del Superbonus 110% al 2023. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dunque, sono state assegnate le risorse necessarie per la proroga di un anno dell’incentivo. Ricordiamo che il Superbonus 110% prevede una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorarne l'efficienza energetica.
Pertanto, ad oggi l'orizzonte temporale della detrazione è ancora questo:
| Tipologia | Termine per il 60% dei lavori | Scadenza finale |
| Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) | 30/06/2022 | |
| Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
| Condomini | 31/12/2022 | |
| IACP |
30/06/2023
|
1/12/2023
|
Nuove possibilità di proroga
In questi giorni inoltre, si è aperta la possibilità di una nuova proroga al 2023. Infatti, l'impegno a promulgare l'agevolazione fiscale del Superbonus110% verrebbe inserito nella manovra contenuta nella legge di Bilancio 2022.
Nuove semplificazioni approvate
Dunque, con la legge 108/2021, il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) , ricco di norme dedicate al superbonus è stato converto. Pertanto, dato che la legge stessa è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale», si può affermare che in materia sono stata approvate le seguenti semplificazioni:
- è stata ammessa la Cila in variante a a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici.
- In aggiunta, è stata prevista la"sterilizzazione " della realizzazione dei cappotti termici e cordoli sismici, ovvero è stato stabilito che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
- è stato inserito un ulteriore chiarimento relativo alle violazioni ovvero: «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
- inoltre, è stato previsto l',allungamento da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
- Mentre, per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile - ai fini dell’agevolazione prima casa - non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».
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ALCUNE NOVITA' DEL SUPERBONUS 110%
Alcune novità del Superbonus 110%
Con la legge di Bilancio 2021 sono state inserite delle novità in relazione al Superbonus 110% (detrazione 110%). Tra novità più importanti troviamo la proroga temporale, coibentazioni tetto, unico proprietario, chiarimenti su assicurazioni professionali.
Ovvero, oltre alle proroghe sono stati inserite novità e ulteriori chiarimenti al Decreto Rilancio.
La proroga temporale
La legge di Bilancio 2021 ha disposto le seguenti proroghe alla detrazione 110%
- al 31/12/2021 di Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus casa, Bonus mobili e Bonus verde;
- fino al 30/06/2022 del Superbonus 110%, mentre fino al 31/12/2022 per gli edifici popolari (IACP);
- entro il 31/12/2022 per il Superbonus su interventi effettuati in condominio per almeno il 60% entro il 30/06/2022. Per gli edifici popolarei c'è uno slittamento al 30/06/2023in caso di interventi effettuati al 60% entro il 31/12/2022;
- al 30/06/2022 del Superbonus per i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni terremotati ex DL 189/2016.
- proroga a tutto il 2022 anche per la cessione del credito o sconto fattura
Coibentazione del tetto
Con la legge di bilancio, è stata inserita come intervento accessibile alla detrazione del 110%, anche la coibentazione del tetto. Ovvero, rientrano nel Superbonus 110% gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura , indipendentemente che racchiudano o meno un volume riscaldato. Per tale motivo, rientrano in detrazione, anche quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldabili, purché non definibili come intercapedine.
Nuovi bonus fiscali
In aggiunta, con la Finanziaria 2021 sono stati aggiunti i seguenti nuovi bonus fiscali:
- Bonus idrico: bonus di importo pari a €1000,00 per ciascun beneficiario, entro il 31/12/2021. Relativo agli interventi di sostituzione vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotti e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
- Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile : credito d'imposta del 50% riconusciuto per le spese sostenute per per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 . Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Al fine del miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1000,00 € per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche, mentre 5000,00 € per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Definizione unità indipendenti
Insieme a tutte le novità in ambito fiscale, con la legge di Bilancio 2021, è stata chiarita la definizione di unità immobiliare. Ovvero, si definisce unità immobiliare se la stessa può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- per il gas;
- relativi all'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Unico proprietario di più edifici
Nonostante il limite delle due unità immobiliari, è stata concessa la possibilità di accedere alla detrazione anche per edifici composti da 2 a4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario.
Edifici incompleti
In aggiunta, la nuova legge di Bilancio specifica che rientrano nel superbonus 110% anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi. Questi rientrano nella detrazione anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, se raggiungano una classe energetica in fascia A.
Cartellonistica dei cantieri
Infine, è stata inserito che per chi effettua un intervento e vuole usufruire del Superbonus, dovrà necessariamente indicare nel cartello esposto presso il cantiere la seguente ed esatta dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
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La guida al superbonus 110% dell'Agenzia Entrate
La guida al Superbonus 110% dell'Agenzia Entrate
In questi giorni finalmente è stata pubblicata la guida al Superbonus detrazione 110% dell'Agenzia Entrate.
Questo documento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate spiega e indicata tutto ciò che c'è da sapere per ottenere il superbonus ovvero la detrazione del 110%.
Il Superbonus è dunque l'agevolazione e l'opportunità introdotta da Decreto Rilancio. Si tratta dunque di una detrazione d'imposta del 110% in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
In aggiunta e soprattutto la stessa guida alla detrazione 110% dell'A.E., fornisce anche spiegazioni in merito alla cedibilità del credito d'imposta. Ovvero la possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021. Tra queste spese rientrano ovviamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica. Nonchè le misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.
Di seguito il link diretto al file scaricabile sul sito dell'A.E:
Ecco le principali caratteristiche sancite:
A chi interessa
Dunque il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Anche i soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi principali o trainanti
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ovviamente per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 della guida.
Interventi aggiuntivi
Rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Vantaggi
- Detrazione nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
- Fruizione diretta della detrazione,con contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
NB: I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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Super bonus 110% - le ultime novità
Super bonus 110%- le ultime novità
Finalmente è stato completato il quadro delle norme base che disciplinano il nuovo super bonus 110% (Ecobonus e sismabonus con detrazione 110%). Infatti il decreto legge Rilancio ha appena concluso il suo iter. Dunque le linee guida restano quelle evidenziate nella prima stesura del Dl, ovvero una serie di interventi che permettono di usufruire di uno sconto fiscale pari al 110% della spesa effettuata. In aggiunta se a questi interventi si aggiungono altre operazioni, anche queste possono usufruire dell'agevolazione al 110%.
A tal punto occorre segnalare che mancano ancora il decreto attuativo del MISE sulla congruità delle spese sostenute. Ovvero una sorta di elenco in cui vengono elencati i “massimali specifici di costo” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici .
Inoltre nulla è stato indicato circa le modalità operative per accedere, in luogo della detrazione, all’opzione dello sconto in fattura e/o della cessione del credito d’imposta. Questa infatti rappresenta insieme alla detrazione del 110% il forte appeal di questa agevolazione fiscale.
Le conferme
Il ministro del Mise, Patuanelli, ha dunque confermato che all'interno del testo c'è un rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, ma esse valgono solo esclusivamente per determinati interventi.
In particolare nel decreto Rilancio 2020, c'è oltre all'aumento delle percentuali delle detrazioni, Sismabonus e Ecobonus al 110%. Nonchè la possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito.
A chi spetta e quali immobili riguarda?
Si evince anche che la sfera di possibili fruitori vi di queste opportunità fiscale si è notevolmente ampliata. Infatti il legislatore eliminando il riferimento al solo immobile “abitazione principale”, ha inserito anche le seconde case, le unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera) e i condomìni.
Però è importante sottolineare che per le persone fisiche vi è il numero massimo di 2 unità immobiliari agevolabili oltre gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Tra i beneficiari rientrano anche le Onlus, le OdV, le APS nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Le condizioni per applicare la detrazione:
La detrazione del super bonus del 110% è solamente a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus o sismabonus «a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati di seguito. Inoltre per accedere alla detrazione gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ad esempi il bonus infissi al 110% sarà utilizzabile solo se agganciato ad uno degli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ovvero se si cambiano le gli infissi contestualmente al cappotto termico dell'edificio.
Gli interventi previsti
Gli interventi che danno diritto al Super bonus (ecobonus e sismabonus) al detrazione 110% sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio. Con un'incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio (il 'cappotto' degli edifici). - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici. Con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spese a 30 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari) simili interventi sugli edifici unifamiliari (terzo tipo) con limite secco a 30 mila euro.
- specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre che sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Il sismabonus è ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche nella zona 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza.
- Impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati.Se l'installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi strutturali elencati sopra, o a queli anti-sismici, ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
- Per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch'esse incentivate al 110% ma con l'obbligo di intervento strutturale abbinato.
Sconto in fattura o cessione del credito.
All'articolo 121 del Decreto Rilancio è prevista,come alternativa alla detrazione la possibilità di ottenere lo sconto in fattura immediato o cedere il credito d'imposta.
Si tratta dunque della possibilità di ottenere di uno sconto immediato in fattura del corrispettivo dovuto all'impresa per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2021. Inoltre il fornitore degli interventi, attraverso la cessione del credito di imposta, potrà recuperare quanto gli spetta attraverso il credito di imposta . Quest'ultimo potrà essere anche ceduto successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta ottenuti attraverso il bonus ristrutturazione 2020 o altri interventi agevolabili con altri bonus casa, possono essere utilizzati anche in compensazione di imposte e contributi previdenziali sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Ad ogni modo Rota Commerciale cercherà di rimanere sempre informato su questa notizia. Per poter offrire a tutti i nostri clienti i materiali edili per una ristrutturazione e riqualificazione edilizia, energetica e sismica efficiente.
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